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decreto di reclutamento

11.11.2019 19:55

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Tag : Confederazione Cobas Siena

 

Sul nuovo decreto in materia di reclutamento del personale scolastico

 

Il Governo ha emanato un DECRETO-LEGGE del 29 ottobre 2019, n. 126 sulle Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti(19G00135), pubblicato in GU Serie Generale n.255 del 30-10-2019 con entrata in vigore il 31/10/2019.

In merito a tale disposizione, i COBAS – Comitati di base della scuola – ribadiscono che in tale decreto manca una considerazione della vastità e della gravità del problema del precariato nella scuola pubblica italiana. Ai proclami ideologici di valorizzazione del merito, non è mai seguita una politica seria di ripensamento globale del problema del reclutamento nella scuola pubblica, di formazione in ingresso del personale, e lo stato di abbandono non riguarda solo i/le docenti, ma anche tutto il personale ATA, a partire dal settore amministrativo, dove mancano assistenti amministrativi/e e addirittura Dsga.

Nel Decreto appena emanato è totalmente assente il riconoscimento, da noi chiesto da tempo, del valore abilitante del sevizio svolto dai docenti con più di 3 anni di servizio, in accordo alla Direttiva Europea 1999/70/CE. Manca quindi il riconoscimento della necessità per la scuola pubblica di stabilizzare tale personale che ha contribuito con grande sacrificio e sfruttamento a mantenere in piedi il sistema dell’istruzione, indebolito da una politica di incuria pluridecennale. Nell'accordo raggiunto con i sindacati si prevede l'istituzione di un ennesimo Percorso Abilitante Speciale (PAS) in finanziaria a spese delle/dei docenti che di fatto traslerebbe la loro posizione dalla terza alla seconda fascia lasciando però nell'indeterminatezza la prospettiva di assunzione.

In merito alla mancata applicazione di tale Direttiva, la Commissione europea ha già denunciato l'Italia per abuso di contratti a tempo determinato e il nostro Paese rischia una importante sanzione economica come già accaduto nel 2014.

Dopo il grande piano di reclutamento della legge 107/2015, oggi il precariato ha raggiunto un nuovo record nella storia della repubblica italiana: si stimano oltre 150.000 posti vacanti, con un numero molto maggiore di personale precario che ogni giorno entra in aula, spesso senza nemmeno avere in mano un contratto e senza percepire uno stipendio.

Completamente ignorata poi nel decreto la questione annosa di maestre/i diplomate/i magistrali della cui situazione non si prevede nessun tipo di proposta risolutiva o perlomeno di garanzia di mantenimento del posto per l'anno in corso nel caso di sentenze di merito negative dei TAR.

I punti problematici e le proposte di modifiche al Decreto.


 

1 In relazione all’articolo 1, comma 11, si chiede che il concorso straordinario venga bandito prima del concorso ordinario in modo tale da poter garantire primariamente l'accesso ai ruoli da parte dei docenti con più anni di servizio. Ci sembra il caso di bandire i concorsi ordinari solo dopo l’esaurimento delle immissioni in ruolo di tutti i precari con 36 mesi di servizio, e dopo aver stabilito nuove regole di reclutamento.

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2 In merito a quanto stabilito all’articolo 1, comma 22 si chiede di prevedere un numero di posti sufficienti a immettere in ruolo tutti gli/le aventi diritto (55.000) eliminando la prova scritta selettiva prevista.

3 Per quanto previsto dall’articolo 1, comma 43, non si dovrebbe porre un limite al numero dei posti annualmente disponibili per le immissioni in ruolo del personale abilitato con 36 mesi di servizio. Ciò risulta coerente con la proposta di differire il bando dei concorsi ordinari al termine delle immissioni in ruolo del personale precario con 36 mesi di servizio.

4 Per quanto riguarda quanto previsto dall’articolo 1, comma 5, in questa fase si dovrebbe escludere il personale di ruolo in modo da rendere i posti disponibili solo per la stabilizzazione del precariato e garantire il rientro degli esodati attraverso un incremento dei posti in organico.

5 All’articolo 1, comma 9 (lettere g-1), sembra illegittimo porre condizione necessaria per ottenere l’abilitazione l’avere in essere un contratto di docenza a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.

6 Il comma 13, punto b) dell’articolo 1 prevede un’ulteriore prova di verifica orale da svolgersi nell’anno di prova che andrebbe ad aggiungersi al conseguimento dei 24 crediti formativi universitari, alla frequenza del corso di formazione obbligatoria e al superamento dell’anno di prova: questa ulteriore prova d’esame andrebbe eliminata.

7 Il comma 16 dell’articolo 1 che Il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento non dà diritto ad essere assunti alle dipendenze dello Stato, dovrebbe essere semplicemente eliminato. Il personale abilitato in servizio da almeno 36 mesi deve essere immediatamente immesso in ruolo. E va riconosciuto per legge il valore abilitante del servizio svolto senza demerito.

Da parte nostra ci attiveremo da subito affinché queste proposte servano a rilanciare un movimento di precarie e precari che ribadisca che non servono soluzioni “straordinarie” create di volta in volta ma una soluzione strutturale della questione: il ripristino del doppio canale.

 

2 La procedura straordinaria di cui al comma 1, bandita a livello nazionale con uno o più provvedimenti, è organizzata su base regionale ed è finalizzata alla definizione, per la scuola secondaria, di una graduatoria di vincitori, distinta per regione e classe di concorso nonché per l'insegnamento di sostegno, per complessivi ventiquattromila posti. La procedura consente, inoltre, di definire un elenco dei soggetti che possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui al comma 9, lettera g).

3 In ogni caso i posti annualmente destinati alle immissioni in ruolo a valere sulle graduatorie formate a seguito della procedura straordinaria non possono superare quelli destinati, per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, alle graduatorie dei concorsi ordinari.

1 Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso ordinario per titoli ed esami di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, entro il 2019, una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata all'immissione in ruolo nei limiti di cui ai commi 2, 3 e 4. La procedura è altresì finalizzata all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria, alle condizioni previste dal presente articolo.

2 La procedura straordinaria di cui al comma 1, bandita a livello nazionale con uno o più provvedimenti, è organizzata su base regionale ed è finalizzata alla definizione, per la scuola secondaria, di una graduatoria di vincitori, distinta per regione e classe di concorso nonché per l'insegnamento di sostegno, per complessivi ventiquattromila posti. La procedura consente, inoltre, di definire un elenco dei soggetti che possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui al comma 9, lettera g).

3 In ogni caso i posti annualmente destinati alle immissioni in ruolo a valere sulle graduatorie formate a seguito della procedura straordinaria non possono superare quelli destinati, per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, alle graduatorie dei concorsi ordinari.

 
2 La procedura straordinaria di cui al comma 1, bandita a livello nazionale con uno o più provvedimenti, è organizzata su base
regionale ed è finalizzata alla definizione, per la scuola secondaria, di una graduatoria di vincitori, distinta per regione e classe di
concorso nonché per l'insegnamento di sostegno, per complessivi ventiquattromila posti. La procedura consente, inoltre, di definire
un elenco dei soggetti che possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui al comma 9, lettera g).
3 In ogni caso i posti annualmente destinati alle immissioni in ruolo a valere sulle graduatorie formate a seguito della procedura
straordinaria non possono superare quelli destinati, per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, alle graduatorie dei
concorsi ordinari.
 
 

Aderente COBAS – CONFEDERAZIONE DEI COMITATI DI BASE
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